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DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile: arrivano i chiarimenti

Fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi (Ministero del lavoro, interpello 17 ottobre 2025, n. 4).

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha presentato un’istanza di interpello volta a conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle casse edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia.

In proposito, si chiedeva se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa. 

Pertanto, le casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio. 

CCNL Trasporto a fune: siglato il rinnovato contrattuale

Stabiliti aumenti per 11.000 lavoratori del settore funiviario

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Savt, Uiltrasporti e l’Associazione nazionale esercenti funiviari hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore.

Il nuovo contratto coinvolge circa 11.000 lavoratori ed è considerato un raggiungimento rilevante, soprattutto in prossimità della stagione invernale e delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, di cui il settore sarà primo attore.

I sindacati hanno espresso parere positivo per gli aumenti economici ottenuti e per i miglioramenti nella conciliazione vita-lavoro.

La tempistica del rinnovo, in linea con la scadenza del precedente CCNL, garantisce tranquillità nella gestione sia delle attività ordinarie sia dell’evento olimpico.

L’Anef, che è oggi la prima ed unica associazione degli imprenditori funiviari riconosciuta ed aderente a Confindustria e alla quale è iscritto circa il 90% delle aziende funiviarie distribuite sul territorio italiano, ha evidenziato come l’accordo confermi la solidità del dialogo tra le Parti sociali nonché l’impegno a garantire stabilità e tutela a tutti i lavoratori di un settore così strategico per il turismo alpino.

Infine, in vista delle Olimpiadi, l’Anef ha sottolineato l’importanza di avere collegamenti di base efficienti per il facile raggiungimento delle aree montane e di puntare sull’innovazione della filiera neve, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili al fine di ridurre l’impatto ambientale e stabilizzare i costi energetici. 

Ebm Salute: deliberato il rinnovo della polizza  sanitaria

Dal 1° novembre novità polizza 2025-2026 con aumento della franchigia ed aggiunta di prestazioni 

Il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici Pmi ha deliberato il rinnovo della Polizza Sanitaria UniSalute, in scadenza il 31 ottobre 2025. A garanzia della continuità della copertura sanitaria, la nuova polizza coprirà un periodo di 14 mesi, dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Le principali variazioni rispetto alla precedente polizza sono:

– l’aumento della franchigia a carico dell’assistito che viene incrementata da 15,00 euro a 20,00 euro per visite specialistiche, prestazioni di alta specializzazione e accertamenti diagnostici diversi da esami del sangue;

– l’azzeramento dei massimali di spesa al 31 ottobre 2025 e la loro ripartizione sui 14 mesi della nuova polizza;

– l’introduzione nell’elenco dei grandi interventi chirurgici della mastectomia radicale della mammella da cui scaturisce il diritto di richiedere l’indennità giornaliera per grande intervento chirurgico.

Viene precisato, infine, che i pacchetti prevenzione uomo-donna e figli minorenni, le prestazioni odontoiatriche particolari e le prestazioni per lenti ed occhiali saranno erogate dal Fondo una sola volta nei 14 mesi di validità della nuova polizza.