Incentivo all’esodo: chiarimenti sull’Uniemens

Fornite precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso (INPS, messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166).

L’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui al citato articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.

Ebinter Alessandria: proroga dei bonus

Estensione del welfare fino al 31 dicembre grazie al fondo perduto di 150.000,00 euro

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Alessandria ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per i lavoratori delle imprese operanti nei settori Terziario e Turismo di accedere ai bonus economici resi disponibili dagli Enti bilaterali di categoria che hanno stanziato un fondo perduto dell’importo di 150.000,00 euro a sostegno di questa iniziativa in favore di formazione, assistenza e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

I suddetti vantaggi economici includono 3 contributi, quali:

200,00 euro per bonus cultura per l’acquisto di libri, materiale didattico, tablet o Pc, e centri estivi per figli di età  compresa tra 0 e 14 anni. Tale bonus può essere aumentato di ulteriori 200,00 euro per i costi sostenuti per corsi di formazione del lavoratore;

300,00 euro per bonus non autosufficienza per i lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità  ai sensi della Legge n. 104/1992;

500,00 euro per bonus malattia bimbo per i genitori obbligati ad assentarsi per la malattia di un figlio di età compresa tra 0 e 12 anni.

Per accedere ai bonus è necessario scaricare e inviare la domanda sul sito dell’Ente. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

I contributi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento fondi.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

Previsti fondi per incrementi economici ai lavoratori

Il 22 ottobre si è svolto un nuovo incontro tra Aran e le Organizzazioni Sindacali per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

A tal proposito, l’ Aran ha presentato un bilancio delle risorse per il triennio 2022-2024 e una proiezione delle risorse stanziate per il 2025-2027 indicando un fondo per finanziare il riallineamento del trattamento economico così suddiviso: 50 milioni dal 2027 e ulteriori 50 milioni dal 2028 per i soli comuni.

Pertanto si prevede il seguente aumento, da integrare all’incremento medio a regime del triennio 2022-2024 pari a 141,90 euro:

45,06 euro  per l’anno 2025

90,11 euro per l’anno 2026

135,16 euro  per l’anno 2027.

L’Aran  ha previsto nella legge di bilancio un fondo  per integrare il trattamento economico dei dipendenti comunali che:

 – prevede risorse per definire ricostituire l’indennità di comparto;

– non si applica a tutto il comparto escludendo regioni, province, unioni comunali, camere di commercio, ASP

– decorre dal 2027 ed è a disposizione del contratto 2025-2027 e non 2022-2024.